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22 Marzo 2019
Contratto nazionale pesca, firmato il rinnovo. Ecco le novità

Il 19 marzo è stata siglata tra le organizzazioni sindacali dei Lavoratori e quelle Datoriali, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima. Con la sottoscrizione di questo rinnovo, nonostante il difficile periodo di crisi del settore, sono stati raggiunti dei significativi risultati sia da un punto di vista economico che normativo.

L’incremento del Minimo Monetario Garantito del 6,1% da corrispondere in tre (3) tranche, così distribuite:

•                   a decorrere dal 1° aprile 2019, (3,1%);

•                   a decorrere dal 1° gennaio 2020, (2%);

•                   a decorrere dal 1° gennaio 2021, (1%);

Inoltre, è stato definito un aumento del valore convenzionale ai fini INPS di 10 euro a decorrere dal 1° aprile 2019.

Altro accordo riguarda l’istituzione, all’interno di EBI-PESCA, del primo “Fondo Sanitario Integrativo”, esclusivo per il settore, denominato F.I.S. Pesca,  che sarà operativo a partire dal 1° giugno 2019 e per il quale le aziende/armatore verseranno un contributo di 10 euro mensili per dodici mensilità. È affidato ad una apposita Commissione il compito di definire gli atti giuridici necessari, quali atto costitutivo, regolamento, Statuto entro il 15 aprile 2019.

Da sottolineare, inoltre, l’obbligo per le imprese di indicare in busta paga il lavoro svolto in orario notturno o in turni notturni al fine del riconoscimento di queste attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali, nonché l’adeguamento alla normativa vigente dell’obbligo di comunicazione da parte delle imprese del lavoro svolto in orario notturno.

In un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro va il riconoscimento di un permesso retribuito pari a 15 giorni per congedo matrimoniale.

È stato previsto, inoltre, il diritto di precedenza per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall’armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Inoltre, è stato aumentato a 120 giorni il periodo entro cui esercitare, dall’avvenuta guarigione, il diritto di prelazione nella riassunzione per i lavoratori sbarcati per malattia e infortunio.

La riduzione da 20 a 14 dei mesi necessari al lavoratore imbarcato come mozzo per accedere alla qualifica di marinaio è un altro elemento qualificante che ha l’obiettivo di migliorare la professionalità dei pescatori. Altri aspetti di carattere economico riguardano le indennità giornaliere dovute al dipendente in caso di attività lavorativa nei giorni festivi e nelle giornate di sabato e domenica, che passano da 16 euro a 18 euro, e l’indennizzo di perdita di corredo per quei lavoratori che esercitano la pesca mediterranea, che passa dal 80% al 100% di quella prevista per la pesca oceanica. È stato inserito l’aggiornamento dell’articolo 26 sulla contrattazione di secondo livello, ove si è reso applicabili, anche per il settore della pesca, le agevolazioni fiscali e contributive del salario di produttività previste dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne il vitto, aver inserito il rispetto delle appartenenze etniche e religiose rappresenta un riconoscimento importante per i tanti lavoratori migranti del settore.

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