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29 Maggio 2019
Enoturismo ai nastri di partenza

Pubblicate le linee guida e i requisiti

L'enoturismo è ora un settore produttivo definito e disciplinato. Si potranno quindi accogliere cultori e appassionati di vino non solo per le occasionali "cantine aperte", ma durante tutto l'anno. 

Questa è la novità emersa con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2019, che ha introdotto le linee guida e i requisiti per definire questo tipo di attività. 

Per Enoturismo si intendono le attività di conoscenza del vino nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti. E infine, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

L'enoturismo viene classificato come attività agricola connessa, con specifico regime fiscale, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato.

L’esercizio dell’attività è subordinata alla presentazione della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, al Comune di competenza. Il decreto specifica il tipo di prodotti che possono essere offerti congiuntamente alle produzioni vinicole aziendali, un nodo centrale che distingue questa attività dalla ristorazione.

Gli alimenti abbinabili sono i prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa (anche manipolati o trasformati) pronti per il consumo e prevalentemente legati alle produzioni tipiche della Regione in cui è svolta l’attività.

Si prevedono inoltre dei requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, ovvero:

  • apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  • strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
  • esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio;
  • ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia dì attività;
  • personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio;
  • l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
  • svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte dì personale dotato di adeguate competenze e formazione. 

Fiscalmente all’attività enoturistica si applica il regime forfettario, il reddito imponibile ai fini Irpef è determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25% mentre ai fini IVA l’imposta detraibile è calcolata nella misura del 50% dell’imposta relativa ai corrispettivi.

 

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