Con la circolare numero 117/2019 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle questione relative all’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro. In particolare sono state specificate le tipologie di reddito rilevanti per la pensione quota 100 dei lavoratori autonomi agricoli.
Per il lavoro autonomo, a differenza del lavoro subordinato, non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa, in quanto la norma non prevede l’incompatibilità della pensione con l’attività lavorativa, ma l’incumulabilità della stessa con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, salvo la deroga prevista per l’attività autonoma occasionale.
Con particolare riferimento ai lavoratori autonomi agricoli, ai fini della determinazione del reddito rileva il reddito fondiario agrario al netto dei contributi previdenziali dovuti per l’anno in corso. Tra i redditi rilevanti bisogna anche considerare i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, aggiuntivi quindi al reddito fondiario agrario.
I soggetti il cui reddito agrario, comprensivo dell’eventuale reddito di impresa, al netto dei contributi previdenziali, sarà pari a zero potranno rientrare nella quota 100 naturalmente rispettando il requisito dei 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
Bisogna però specificare che la percezione di qualsiasi reddito da lavoro rilevante, anche minimo, percepito nei mesi di corresponsione della quota 100, derivante da attività lavorativa effettivamente svolta negli stessi mesi, è incumulabile con la pensione che dovrà essere sospesa.
I casi pertanto dovranno essere valutati singolarmente. Vi aspettiamo nei nostri uffici per valutare attentamente ogni singola casistica.