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7 Gennaio 2020
Trasferimento dei beni nei Paesi membri dell'UE, ecco cosa cambia

A partire dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le nuove norme per il trasferimento dei beni tra i Paesi membri dell’Unione Europea (Regolamento UE n. 1912 del 04/12/2018), che modificano le precedenti in materia di documentazione necessaria ai fini dell’applicazione delle esenzioni Iva.

Deve essere provato il trasferimento effettivo dei beni dal territorio dello Stato che cede a quello dello Stato che acquista, tramite l’esibizione di alcuni documenti tassativamente elencati dal Regolamento in esame, che variano a seconda del soggetto che gestisce il trasferimento dei beni, ovvero:

1)      trasporto a cura del venditore o da un terzo per suo conto;

2)      trasporto a cura del cessionario (acquirente) o da un terzo per suo conto;

In termini di semplificazione e semplicità delle prove da fornire, può essere utile l’utilizzo di vettori terzi direttamente incaricati dall’azienda per la consegna dei beni.

La mancata produzione della documentazione richiesta determinerà, in sede di controllo, il recupero dell’IVA non applicata in fattura.

Vista la complessità dell’argomento si invitano le aziende interessate a rivolgersi all’ufficio Coldiretti territorialmente competente per ottenere maggiori informazioni.

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