Con il comma 389-decies, la Legge di Stabilita modifica l’art. 4 del D.Lgs 228/2001 ed introduce il comma 1-bis che consente agli imprenditori agricoli di vendere in misura non prevalente prodotti agricoli di terzi anche se gli stessi non appartengono allo stesso comparto merceologico di quelli derivanti dall’attività agricola principale, a condizione però che vengano acquistati da imprenditori agricoli.
Il legislatore consente quindi agli imprenditori agricoli di usufruire della disciplina della vendita diretta anche per la vendita in misura non prevalente di prodotti agricoli di terzi che non appartengono allo stesso comparto agronomico di quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola principale. A tal fine è però necessario che i prodotti di terzi vengano acquistati da imprenditori agricoli.
Vale comunque ricordare che ai fini fiscali si tratta di “attività commerciale” tassata a reddito d’impresa.